Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 20Articolo 20 bis
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1 gennaio 1974
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20 maggio 1993
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30 ottobre 1993
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Art. 21. Agevolazioni relative alle imposte sui redditi

Per le aziende e gli istituti di credito le quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio sono esenti dall'imposta locale sui redditi per meta' del loro ammontare.(28)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993 N. 331 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, n. 427 .(26)
Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del medio credito centrale, di cui all' art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , si applicano le disposizioni dell' art. 3 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430 , convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 594 . ((29)) --------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 30 agosto 1993 n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 66 comma 7) che "Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1 gennaio 1993 restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell' articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ." --------------- AGGIORNAMENTO (28)
La L. 28 dicembre 1995 n. 549 ha disposto (con l'art. 3 comma 102) che "A decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' soppressa l'agevolazione relativa all'imposta locale sui redditi prevista per le aziende e istituti di credito dal primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , in materia di destinazione di quote di reddito a riserva legale o statutaria o comunque indisponibili, in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio." --------------- AGGIORNAMENTO (29)
La L. 23 dicembre 1996 n. 662 ha disposto (con l'art. 3 comma 46) che "Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, e' soppressa l'agevolazione tributaria, prevista dal terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale Spa. "
Entrata in vigore il 1 gennaio 1997
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