Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 6Articolo 9
Versione
1 gennaio 1974
Art. 8. Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari

Il reddito dominicale dei terreni rimboscati sotto la direzione e vigilanza dell'autorita' forestale e delle pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi e' esente dall'imposta locale sui redditi per quindici o per quaranta anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi ad alto fusto.
Il reddito dominicale dei boschi cedui di proprieta' privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione e' esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni da quando e' stata ultimata l'opera di trasformazione.
La differenza tra il reddito dominicale dei terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi a norma di legge e quello attribuibile ad essi considerandoli spogli d'olivi e' esente dall'imposta locale sui redditi per dieci anni.
Il maggior reddito dominicale dovuto a nuove piantagioni fruttifere e' esente dall'imposta locale sui redditi per i seguenti periodi:
a) cinque anni per la vite bassa (a ceppaia, ad alberello, a cordone orizzontale annuo e simili), per il pesco, il fico, il cotogno e il gelso (a siepe, a ceppaia e a prato) e per il sommacco;
b) dieci anni per la vite alta (a spalliera, maritata ad albero o appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili), per il melo, il pero, il ciliegio, l'albicocco, il nocciolo, il melograno, il susino, il nespolo del Giappone, il kaki, il frassino da manna e altri alberi da frutto non altrimenti specificati nel presente comma;
c) quindici anni per gli agrumi, il mandorlo, il gelso d'alto fusto e il pistacchio;
d) venti anni per il castagno da frutto, il noce, il carrubbo, il pino da pinoli e il sorbo;
e) venticinque anni per l'olivo.
Quando in una particella catastale sono effettuate nuove piantagioni fruttifere di varie specie, l'esenzione compete per il periodo, tra quelli indicati nel comma precedente, piu' vicino alla media dei periodi di esenzione spettanti per le specie che prevalgono nella determinazione del nuovo reddito.
L'esenzione prevista nei commi quarto e quinto non spetta quando le nuove piantagioni costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le colture in stato normale, fatta eccezione per quelle sostitutive delle piantagioni di vite distrutte o danneggiate dalla fillossera e delle piantagioni di agrumi distrutte o danneggiate dal marciume radicale o dal malsecco.
Il maggior reddito dominicale dei terreni bonificati ai sensi delle norme sulla bonifica integrale e' esente dall'imposta locale sui redditi per venti anni.
Il maggior reddito dominicale dovuto a miglioramenti fondiari diversi da quelli indicati nei precedenti commi e' esente dall'imposta locale sui redditi per cinque anni.
Le esenzioni previste dai primi tre commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione agraria e debbono essere chieste, con domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esenzione, dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.
Le esenzioni previste dagli altri commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui si e' verificata la variazione della qualita' di coltura o di classe che comporta l'esenzione. Nel caso che tale variazione non venga denunciata all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute, il beneficio dell'esenzione resta limitato al periodo non ancora trascorso al 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di esenzione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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