Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 1974
Art. 3. Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa cattolica

Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennita' di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorche' non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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