Articolo 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 maggio 2004
Art. 5. Attivita' agromeccanica 1. E' definita attivita' agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonche' tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresi' ricomprese nell'attivita' agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.
Entrata in vigore il 7 maggio 2004
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