Articolo 5 del Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
Articolo 4Articolo 6
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28 maggio 2014
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16 marzo 2019
Art. 5. Applicabilita' della disciplina 1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve intendersi come non apposta.
(( 1-ter. Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell' articolo 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. ))
Entrata in vigore il 16 marzo 2019
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