Articolo 12 del Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 luglio 2005
>
Versione
1 marzo 2008
Art. 12. Istituzione e finalita' del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire 1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, di seguito denominato: "Fondo", al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprieta' o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa. (( 2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ne' aperte in data successiva all'applicabilita' della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto )) 3. L'accesso alle prestazioni del Fondo e' consentito nei casi in cui per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire.
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente