Art. 5. Modifiche all'art. 120 1. L'art. 120, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"La patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 , e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , cosi' come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.".
2. L'art. 120, comma 2, e' sostituito dal seguente:
"A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.".
3. L'art. 120, comma 3, e' sostituito dal seguente:
"Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 e' ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.".
Note all'art. 5:
- Per il testo vigente dell' art. 120 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 327).
- La legge n. 327/1988 reca: "Norme in materia di misure di prevenzione personali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1988, n. 186).
- La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138).
"La patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 , e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , cosi' come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.".
2. L'art. 120, comma 2, e' sostituito dal seguente:
"A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.".
3. L'art. 120, comma 3, e' sostituito dal seguente:
"Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 e' ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.".
Note all'art. 5:
- Per il testo vigente dell' art. 120 del D.Lgs. n. 285/1992 , si vedano le precedenti note all'art. 2.
- La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 327).
- La legge n. 327/1988 reca: "Norme in materia di misure di prevenzione personali" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1988, n. 186).
- La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138).