Articolo 4 del Decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23
Articolo 3
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7 aprile 2009
Art. 4. Invarianza degli oneri 1. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 7 aprile 2009
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