Art. 181. 1. All' articolo 322 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 8 le parole: ", purche' sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi" sono soppresse;
b) I commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Il virus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari e' considerato, in sede di esame, come visus naturale.
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.".
a) Al comma 8 le parole: ", purche' sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi" sono soppresse;
b) I commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Il virus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari e' considerato, in sede di esame, come visus naturale.
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.".