Articolo 197 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610
Articolo 196Articolo 198
Versione
19 dicembre 1996
Art. 197. 1. All' articolo 345, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In sede di approvazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita', apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente