Articolo 1 del Decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8
Articolo 1 bis
Versione
14 gennaio 1981
>
Versione
16 gennaio 1981
Art. 1.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 42.053 a L. 39.753 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), ((della)) tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" ((...)) destinato all'Amministrazione della difesa, e' ridotta da L. 4.205,30 a L. 3.975,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B), rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono ridotte da L. 1.740 a L. 1.000 e da L. 2.505 a L. 1.630 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono ridotti da L. 46.152 a L. 42.322 per quintale.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente