Articolo 23 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 marzo 1992
>
Versione
1 gennaio 2002
Art. 23. Abrogazione e sostituzione di norme 1. E' abrogato l' articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , cosi' come sostituito dall' articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciasettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
3. All' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, puo' essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano gia' esauriti".
4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall' articolo 8, comma primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , e successive modificazioni e integrazioni, e' soppresso.
5. Il comma secondo dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e' sostituito dal seguente:
"L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti".
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente