Articolo 56 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 55Articolo 57
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19 aprile 1933
Art. 56.

I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche d'ufficio, con decreto reale promosso dal ministro dell'agricoltura e foreste, quando il ministro suddetto, constatata la mancanza d'iniziative, riconosca tuttavia la necessita' e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato comprensorio.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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