Articolo 54 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 53Articolo 55
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19 aprile 1933
Art. 54.

Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.

I consorzi possono altresi' provvedere al reparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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