Articolo 62 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 61Articolo 63
Versione
19 aprile 1933
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Versione
12 agosto 1962
Art. 62.

((Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali))

Qualora il provvedimento riguardi anche consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale e' promosso dal ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con gli altri ministeri competenti.
Entrata in vigore il 12 agosto 1962
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