Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente e' normalmente del terzo della spesa, ma puo' essere portato fino al 38% quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadano nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.
Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75 per cento.
Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45 per cento, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25 per cento.
Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato puo' essere diminuito fino al 10 per cento della spesa dell'opera.
((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 11 giugno 1962, n. 588 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, il contributo previsto dall' articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , viene elevato fine ad un massimo del 50 per cento della spesa e fino all'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, singoli o associati".