Articolo 58 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 57Articolo 59
Versione
19 aprile 1933
Art. 58.

Del territorio dei consorzi e' data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

Col regolamento sara' stabilito in quali limiti la trascrizione e' richiesta per i consorzi di secondo grado.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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