Articolo 60 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 59Articolo 61
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19 aprile 1933
Art. 60.

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione e' valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto e' data dal ministero per l'agricoltura e per le foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facolta' di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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