Articolo 15 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 14Articolo 16
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19 aprile 1933
Art. 15.

Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli enti e proprietari interessati e' fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato a' termini dell'art. 16.

Le quote di contributo sono pagabili in annualita' non minori di 5, ne' maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378 .

Le annualita' decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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