Articolo 17 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 16Articolo 18
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19 aprile 1933
Art. 17.

La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto.

Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione e' a carico dello Stato e degli altri enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sara' emessa dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri ministeri interessati.

Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, puo' tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e, in tal caso, il ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio in sessennio, la somma che l'ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica.

Per la manutenzione delle opere di imboschimento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonche' per la disciplina del godimento dei terreni rimboscati e rinsaldati, valgono le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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