Art. 9. 1. E' consentito il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, punti 1.3 bis, 1.4 bis, 1.4 ter e a quelle di cui all'allegato VI e' consentito fino al 31 dicembre 1999.
(( 2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000 ))
2. Il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, punti 1.3 bis, 1.4 bis, 1.4 ter e a quelle di cui all'allegato VI e' consentito fino al 31 dicembre 1999.
(( 2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000 ))