Art. 4.
Disposizioni a garanzia della qualita' del riso
posto in vendita o immesso al consumo
1. La denominazione «riso» e' riservata al prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
2. E' vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificita' territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto.
4. I metodi delle analisi merceologiche sono riportati nell'allegato
Disposizioni a garanzia della qualita' del riso
posto in vendita o immesso al consumo
1. La denominazione «riso» e' riservata al prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
2. E' vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificita' territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto.
4. I metodi delle analisi merceologiche sono riportati nell'allegato