Articolo 59 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 58Articolo 60
Versione
20 febbraio 1952
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Versione
22 settembre 1956
Art. 59. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1956, N. 991))
Entrata in vigore il 22 settembre 1956
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