Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 gennaio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 gennaio 2010 |
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- 1. R. 24 marzo 2020, n. 48 Disposizioni riguardanti i territori delle province di piacenza e rimini. Revoca delle precedenti ordinanze nn. 44 e n. 47 – 2020Matteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 27/06/2025, n. 934Provvedimento: TRIBUNALE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27.6.2025 promossa da: , rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1 Giannuzzi Cardone Ricorrente C O N T R O , rappresentati e difesi dalla dott.ssa Controparte_1 CP_2 A. Di Noia Resistente Oggetto: carta docente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7.12.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver prestato …Leggi di più...
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- 2. Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 63Provvedimento: N. R.A.C.L. 927/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI Sezione Lavoro Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 927 del R.A.C.L. 2024 promossa da: , domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Micol Girau Parte_1 che la rappresenta a difende giusta procura speciale come in atti; RICORRENTE CONTRO , con sede in Roma, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 ed , con sede in Cagliari, in Controparte_3 persona del legale …Leggi di più...
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- 3. Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 389Provvedimento: N. 929/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA Nel procedimento promosso da +4 Parte_1 RICORRENTE nei confronti di Controparte_1 RESISTENTE Oggi 20/03/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. Emanuela Persichetti, in sostituzione dell'avv. Ambrosini. Nessuno compare per il IM. Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa la causa n. 3255/2024 R.G. trattandosi di cause connesse per identità di …Leggi di più...
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- 4. Trib. Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 716Provvedimento: TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 421/2024 R.A.C.L., promossa da: , nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in San Parte_1 Cipriano d'Aversa, presso lo studio dell'avv. Leonardo Baldascino, che la difende e rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente CONTRO , in persona del in carica pro tempore, difeso …Leggi di più...
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- 5. Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 349Provvedimento: TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1729/2024 R.A.C.L., promossa da: , nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1 Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maurizio Marras che, assieme gli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri, la difende e rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Instaurazione del rapporto e garanzie 1. Il tabaccaio che intende riscuotere le tasse automobilistiche presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale intende svolgere il relativo servizio. Per le regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, l'istanza e' presentata al Ministero delle finanze.
2. Nell'istanza sono indicati:
a) il numero di licenza di rivendita rilasciata dal Ministero delle finanze, Monopoli di Stato;
b) l'indirizzo in cui e' sita la rivendita (comune, via e numero civico);
c) il codice fiscale del titolare;
d) il nome e il cognome del titolare;
e) il comune e la data di nascita del titolare;
f) la residenza del titolare (comune, via e numero civico);
g) l'impegno a dotarsi di mezzi tecnici idonei ad assicurare il collegamento e le caratteristiche di sicurezza definiti secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3.
3. L'ente provvede sull'istanza nel termine di sessanta giorni dalla sua presentazione e comunica le proprie determinazioni all'interessato, anche per il tramite delle associazioni di categoria. ((PERIODO SOPPRESSO DALL' ERRATA-CORRIGE IN G.U. 29/01/1999, N. 23)) .
4. Il tabaccaio, a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio, presta per l'anno 1999 una fidejussione bancaria o assicurativa unica, pari a lire cento milioni, a favore dei soggetti indicati al comma 1 per i quali e' prestato il servizio stesso. A partire dall'anno 2000, la cauzione e' commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate nell'anno precedente, arrotondate per difetto al milione di lire.
5. La fidejussione puo' essere prestata, in forma solidale e collettiva, da piu' rivenditori di generi di monopolio, attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti. In tal caso l'importo della fidejussione e' fissato per l'esercizio 1999 in lire dieci miliardi, di cui almeno un quarto versati in numerario o titoli di Stato da depositare alla Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore, congiuntamente, dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 1. A decorrere dall'anno 2000, la cauzione e' commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante, ridotta ad un ventesimo, analogamente a quanto previsto dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 .
6. Le condizioni di garanzia tra gli enti garanti ed il beneficiario sono regolate secondo quanto previsto negli schemi di polizza riportati in allegato. - Articolo 2Art. 2. Modalita' di trasmissione e di utilizzo dei dati
relativi alla riscossione 1. Il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 , e l'invio dei dati dei versamenti vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria.
2. Il sistema informatico deve:
a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al comma 1;
b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi;
c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
3. Le modalita' di collegamento e le caratteristiche di sicurezza del collegamento stesso sono definite d'intesa tra le regioni interessate e le associazioni di categoria dei tabaccai, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.
4. I tabaccai ed il gestore del sistema informatico definiscono convenzionalmente i reciproci rapporti economici.
5. I tabaccai ed i gestori del sistema informatico possono utilizzare i dati informativi in loro possesso per i soli fini stabiliti dall' articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e dal presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 :
"Art. 5 (Archivi delle tasse automobilistiche). - 1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell' art. 6, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 , le modalita' di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.
3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprieta', alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4. L'aggiornamento degli archivi e' effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonche' dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.
5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.
6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialita' contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione".
"Art. 6 (Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'art. 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.
2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo.
3. L'archivio di cui al comma 2 e' costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprieta', alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'art. 5, comma quarantunesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.
5. L'archivio e' costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.
6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilita' dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
7. L'archivio di cui al comma 2 e' utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.
8. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4.
9. Le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, nonche' le funzioni previste all'art. 3, commi 1 e 3, e all'art. 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalita' di utilizzazione degli stessi.
10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 e' esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".
- Per l' art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , vedi nelle note alle premesse. - Articolo 3Art. 3. Adempimenti del tabaccaio
e modalita' di versamento del contribuente 1. Il tabaccaio assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilita' di collegamento con l'archivio tasse automobilistiche.
2. Il tabaccaio riscuote le tasse automobilistiche per gli enti per i quali svolge il relativo servizio di riscossione.
3. Il soggetto che effettua il versamento comunica al tabaccaio i dati identificativi del veicolo (tipo veicolo e targa), la regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, il periodo di validita' del pagamento della tassa, la data di scadenza e l'eventuale diritto a riduzione della tassa.
4. Il tabaccaio trasmette i dati al sistema informatico di cui all'articolo 2, comma 1; il sistema, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento.
5. E' fatto obbligo al tabaccaio di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento dovra' riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, al periodo di validita' del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonche' ai dati identificativi del tabaccaio ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al tabaccaio da chi effettua il versamento.
6. E' fatto divieto al tabaccaio di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E' altresi' fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta o di rilasciare la stessa su moduli non conformi.