Art. 22. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889))
Versione
14 settembre 1961
14 settembre 1961
>
Versione
1 dicembre 1971
1 dicembre 1971
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/1984, n. 385Provvedimento: Il lavoratore il quale chiede l'inclusione della retribuzione addizionale percepita e costituita dal compenso per la prestazione di lavoro straordinario nella base pensionabile, deve fornire la prova dell'effettivo numero delle presenze mensili effettuate, sia pure sollecitando l'assolvimento dell'Obbligo di comunicazione imposto al datore di lavoro dall'art. 22 della legge 28 luglio 1961 n. 830, senza che quell'Onere probatorio possa ritenersi assolto in relazione ad un accordo aziendale che fissi le ore di lavoro straordinario mensili, ove questo non escluda che, in concreto, […]Leggi di più...
- onere probatorio del lavoratore·
- fissazione in contratto collettivo del numero massimo delle ore straordinarie da prestare nel mese·
- lavoro subordinato·
- domanda di inclusione nella base retributiva pensionabile·
- lavoro·
- irrilevanza·
- determinazione·
- oggetto·
- orario di lavoro·
- lavoro straordinario·
- compenso per la prestazione di lavoro straordinario·
- retribuzione