Articolo 21 della Legge 28 luglio 1961, n. 830
Articolo 20Articolo 22
Versione
14 settembre 1961
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Versione
1 dicembre 1971
Art. 21. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889))
Entrata in vigore il 1 dicembre 1971
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