Articolo 5 ter del Decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702
Articolo 5 bisArticolo 8
Versione
13 gennaio 1979
Art. 5-ter. ((A partire dal 1 marzo 1979 e fino alla entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, e' fatto divieto agli enti locali territoriali e alle loro aziende municipalizzate, consortili o societa' per azioni, a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonche' accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.))
Entrata in vigore il 13 gennaio 1979
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