Articolo 9 del Decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804
Articolo 8Articolo 10
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1 luglio 1948
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29 febbraio 2004
Art. 9. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36))
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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