Art. 13. 1. All' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43 , dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
" 12. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1 luglio 1990, per ciascuna professionalita' ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalita', oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalita'.
13. Ai predetti livelli differenziati di professionalita' sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.
14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalita' avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalita' della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1 luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.
15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianita' di cui all'articolo 15.".
" 12. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1 luglio 1990, per ciascuna professionalita' ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalita', oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalita'.
13. Ai predetti livelli differenziati di professionalita' sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.
14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalita' avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalita' della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1 luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.
15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianita' di cui all'articolo 15.".