2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi dell' articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o piu' direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalita' di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 AGOSTO 2023, N. 104 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 OTTOBRE 2023, N. 136 .
3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della societa' allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all' articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , nonche' a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo e' determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della societa' concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 agosto 2023, N. 104 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 OTTOBRE 2023, N. 136 . Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge.
5. All' articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , le parole «le societa' Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, » sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato».
6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell' articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , la societa' concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del Comitato scientifico di cui all' articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971 , come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.
7. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 3-bis della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 , come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la societa' concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971 , come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, un accordo di programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attivita' della societa' concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a sottoscrivere con la societa' concessionaria uno o piu' atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971 . I predetti atti aggiuntivi, assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Regione siciliana e la regione Calabria, disciplinano, tra l'altro:
a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo e' approvato anche per fasi costruttive;
c) il nuovo piano economico-finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:
1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonche' gli introiti e contributi a favore della concessionaria;
2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuita' territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera;
3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla societa' concessionaria, riscosso dalla societa' R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la sostenibilita' economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla societa' concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti dalla societa' R.F.I. S.p.a.;
4) i costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
5) il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, ((rideterminati ai sensi del comma 8-bis, sulla base del costo dell'opera indicato nell'Allegato II della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, nel limite del quale)) devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 2.
8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), nel limite massimo delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla societa' a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023, e' rideterminato, escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , ai sensi del presente comma nonche' dei commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies. A tal fine, fino al 31 dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il contraente generale, in conformita' all' articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei limiti di cui ai commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, e' riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attivita' diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza e' subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformita' all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE . Ai fini dell'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale, si procede, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE , all'adeguamento del corrispettivo alle prestazioni richieste in ragione del valore aggiornato del contratto con il contraente generale, come rideterminato ai sensi del presente comma.
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, e' pari all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo.
8-quater. Ai fini di cui al comma 8-ter, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale e' calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi dalle societa' R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorita' determinato dall'importo a base di gara. Ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo si procede calcolando il rapporto tra:
a) il valore ottenuto applicando alle quantita' previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023;
b) il valore ottenuto applicando alle quantita' previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.
8-quinquies. All'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-quater si applica una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito all'aggiudicazione delle gare relative ai quattro progetti di cui al predetto comma 8-quater.
8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, e' sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies rilasciata da uno o piu' soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.