Articolo 2 del Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548
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23 ottobre 1996
Art. 2. Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci 1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235 , le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1996
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