Articolo 4 del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
Articolo 3Articolo 5
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5 marzo 2010
Art. 4. Criteri di selezione dei donatori 1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che la selezione dei donatori sia effettuata in conformita' ai criteri di selezione di cui:
a) all'allegato I per i donatori di tessuti e cellule;
b) all'allegato III per i donatori di cellule riproduttive.
2. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche midollari e periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivita' trasfusionali e di trapianto di midollo.
Entrata in vigore il 5 marzo 2010
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