Articolo 9 bis del Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
Articolo 9Articolo 9 ter
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20 luglio 1993
Art. 9-bis. (( (Lavoratori stagionali). ))
(( 1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e' sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall' articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 , hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall' articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 .
Entrata in vigore il 20 luglio 1993
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