Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
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12 agosto 1937
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22 dicembre 2008
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16 dicembre 2010
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Commentari • 2
- 1. Legittimità della richiesta di congedo matrimoniale (Cass. civ. n. 9150/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 5 ottobre 2012
[…] I giudici della Corte con la sentenza in oggetto hanno precisato che l'articolo unico del RDL n. 1334/1937, convertito nella legge n. 2387/1937 (1) prevede solamente il diritto degli impiegati privati di cui al RD n. 1825/1924, ad un congedo straordinario per contrarre matrimonio non eccedente la durata di giorni 15. […]
Leggi di più… - 2. Congedo matrimoniale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 maggio 2021
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/2003, n. 9405Massima: Nella determinazione della giusta retribuzione, ex art. 36 Cost., del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, in assenza di qualsiasi espressa disposizione legislativa o contrattuale in materia, non può escludersi la legittimità del ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello, che trova giustificazione nell'art 3 comma quinto della legge n. 863 del 1984, la quale prevede l'applicazione a tale contratto delle norme sul rapporto di lavoro subordinato.Massima: […] in quanto la presunzione legale, stabilita dall'art. 1, terzo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 70, che esso sia stato disposto a causa di matrimonio, resta superata qualora il datore di lavoro, […]Leggi di più...
- presunzione dell'intimazione a causa di matrimonio·
- contratto di formazione e lavoro·
- ricorso in via parametrica di normali trattamenti contrattuali·
- fondamento·
- colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di licenziamento·
- accertamento relativo·
- censurabilità in sede di legittimità·
- ammissibilità·
- esclusione·
- divieto di licenziamento della lavoratrice madre·
- limiti·
- criteri·
- lavoro·
- lavoro subordinato·
- diritto alla conservazione del posto
- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2012, n. 9150Massima: Il congedo matrimoniale, non eccedente la durata di quindici giorni, previsto dall'art. unico del r.d.l. n. 1334 del 1937, conv. in legge n. 2387 del 1937, soddisfa le esigenze personali del lavoratore occasionate dalle nozze, rilevanti ex art. 31, primo comma, Cost., dovendo quindi la celebrazione del matrimonio intendersi come la causa del diritto al congedo, non come il "dies a quo" della relativa decorrenza. […]Leggi di più...
- esclusione·
- necessità·
- ragionevole connessione temporale col giorno delle nozze·
- decorrenza·
- fondamento·
- sufficienza·
- coincidenza col giorno delle nozze·
- fattispecie·
- "dies a quo"·
- lavoro subordinato·
- congedo per nozze·
- lavoro·
- periodo di riposo