Articolo 13 del Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41
Articolo 12Articolo 14
Versione
4 aprile 2024
Art. 13. Punti vendita ricariche 1. L'Agenzia istituisce e tiene, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'albo per la registrazione, esclusivamente con modalita' telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonche' dei soggetti che esercitano attivita' di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS , abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all'esercizio delle predette attivita', a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche.
2. L'iscrizione all'albo e' subordinata al pagamento preventivo all'Agenzia di un importo annuale pari a euro 100. Il mancato pagamento anche di una sola annualita' del predetto importo comporta senz'altro la decadenza dall'iscrizione all'albo.
3. L'iscrizione all'albo e' presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell'attivita' di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite.
L'attivita' del punto vendita ricariche non puo' essere svolta senza l'affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attivita', le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del direttore dell'Agenzia.
4. Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche adottato dal concessionario e' trasmesso all'Agenzia per la verifica della conformita' dei relativi contenuti alle disposizioni del presente articolo.
5. Gli esercenti l'attivita' di punto vendita ricariche effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco on line esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell'identita' di chi chiede la ricarica presso il punto vendita. Tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilita' dei flussi finanziari, gia' in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest'ultimo gia' validati per l'effettuazione delle operazioni sul conto di gioco. Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo. Il rispetto del limite di cui al terzo periodo e' garantito dal concessionario mediante apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l'effettuazione delle ricariche e, per gli adempimenti di cui al presente comma a carico degli esercenti l'attivita' di punto vendita ricariche, trova applicazione l' articolo 64 del decreto legislativo n. 231 del 2007 . Restano fermi, per il concessionario, gli obblighi di cui al predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 . In relazione all'adempimento di cui al quarto periodo a carico del concessionario si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007 , e, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 64, commi 1 e 4, dello stesso decreto legislativo. Note all'art. 13:
- Il testo degli articoli 86 e 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza » e' il seguente:
«Art. 86 (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.».
«Art. 88 (art. 86 T.U. 1926). - 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.».
- Il testo degli articoli 9 , 53 e 64 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' il seguente:
«Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). - 1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorita' di vigilanza di settore nonche' gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.
2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa intesa con le autorita' di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:
a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;
b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);
c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
g) revisori legali e societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all' articolo 134 TULPS , salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita' dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:
a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;
b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.
5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:
a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.
6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all' articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , come modificato dall' articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all' articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
7. La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata, delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 .
8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all' articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , come modificato dall' articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all' articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.».
«Art. 53 (Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione). - 1. Gli operatori di gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 .
2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita' dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.
3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalita' idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali , le informazioni relative:
a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco;
b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonche' al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;
c) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticita' dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita', di cui al Titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011 .
5. Ferma la responsabilita' del concessionario, in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attivita' di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalita' idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali , le informazioni relative:
a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco;
b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.
6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.
7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalita' tali da consentire la verifica di:
a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro;
b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.
8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall'effettuazione dell'opera-zione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto.
9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell'identita' del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.
10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime.
11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' del cliente fin dal momento del suo ingresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.».
«Art. 64 (Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco). - 1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.
2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni.
3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 e' notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinche' adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.
4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario e' tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.
5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e' adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato. Il provvedimento di sospensione e' notificato, negli stessi termini, oltre che all'interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione e' altresi' comunicato dalla Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita' procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza.
L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.».
Entrata in vigore il 4 aprile 2024
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