Per la determinazione dell'imposta dovuta sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto dell'ammontare del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca e' iscritta o rinnovata.
Gli interessi debbono aggiungersi nell'ammontare dichiarato nella nota prescritta dall' art. 2839 del codice civile ; se essi sono indicati soltanto nella misura, l'imponibile si determina cumulando le annualita' degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione.
Se l'ipoteca e' iscritta per una rendita o pensione, l'imponibile si determina con i criteri stabiliti ai fini dell'imposta di registro.