Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 1973
Art. 4. Imponibile per le iscrizioni e rinnovazioni

Per la determinazione dell'imposta dovuta sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto dell'ammontare del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca e' iscritta o rinnovata.
Gli interessi debbono aggiungersi nell'ammontare dichiarato nella nota prescritta dall' art. 2839 del codice civile ; se essi sono indicati soltanto nella misura, l'imponibile si determina cumulando le annualita' degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione.
Se l'ipoteca e' iscritta per una rendita o pensione, l'imponibile si determina con i criteri stabiliti ai fini dell'imposta di registro.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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