Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 1973
Art. 12. Formalita' da eseguirsi gratuitamente

Non sono soggette alle imposte le formalita' e le certificazioni eseguite nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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