Articolo 9 della Legge 25 luglio 1956, n. 860
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 agosto 1956
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Versione
18 novembre 1956
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Versione
8 settembre 1985
Art. 9. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443))
Entrata in vigore il 8 settembre 1985
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