Art. 31.
La Prefettura esaminera' le domande e i titoli pervenuti e ammettera' agli esami soltanto coloro che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento, dandone avviso agli interessati a mezzo del podesta' dei rispettivi Comuni, almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.
La Prefettura inoltre compilera' per ciascuna arte un elenco completo di tutti gli aspiranti ammessi agli esami inviandone un esemplare, firmato dal prefetto, al presidente della Commissione esaminatrice per l'arte stessa, almeno cinque giorni avanti la sua convocazione.
La Prefettura esaminera' le domande e i titoli pervenuti e ammettera' agli esami soltanto coloro che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento, dandone avviso agli interessati a mezzo del podesta' dei rispettivi Comuni, almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.
La Prefettura inoltre compilera' per ciascuna arte un elenco completo di tutti gli aspiranti ammessi agli esami inviandone un esemplare, firmato dal prefetto, al presidente della Commissione esaminatrice per l'arte stessa, almeno cinque giorni avanti la sua convocazione.