Articolo 31 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334
Articolo 30Articolo 32
Versione
19 luglio 1928
Art. 31.


La Prefettura esaminera' le domande e i titoli pervenuti e ammettera' agli esami soltanto coloro che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento, dandone avviso agli interessati a mezzo del podesta' dei rispettivi Comuni, almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

La Prefettura inoltre compilera' per ciascuna arte un elenco completo di tutti gli aspiranti ammessi agli esami inviandone un esemplare, firmato dal prefetto, al presidente della Commissione esaminatrice per l'arte stessa, almeno cinque giorni avanti la sua convocazione.

Entrata in vigore il 19 luglio 1928
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