Articolo 32 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334
Articolo 31Articolo 33
Versione
19 luglio 1928
Art. 32.


A coloro che abbiano superato gli esami di abilitazione verra' rilasciato dal prefetto della Provincia, nella quale hanno avuto luogo gli esami, un certificato di abilitazione alla continuazione della propria arte secondo il modello allegato al presente regolamento (allegato B).

Tale certificato, che sara' rilasciato in seguito all'esibizione della quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa di cui all'art. 9 della legge, sara' registrato all'ufficio comunale a norma dell'art. 3 senza presentazione di altri documenti.

Entrata in vigore il 19 luglio 1928
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