Articolo 651 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
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6 settembre 1997

Art. 651.


1. I mandati informatici, muniti del visto della ragioneria e, ove previsto, anche della Corte dei conti, non possono essere annullati senza il concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che li hanno vistati.

2. I mandati da assoggettare al controllo preventivo della Corte dei conti vengono resi disponibili, unitamente alla relativa documentazione da specificare in apposito elenco informatico, per la competente ragioneria che, effettuato il proprio riscontro, e nulla avendo da osservare, li trasmette alla Corte dei conti per il tramite del sistema informativo integrato.

3. La Corte dei conti restituisce con rilievo i mandati non ammessi al visto effettuando apposita transazione sul sistema integrato.

4. La Direzione generale del tesoro, con apposita transazione, convalida i dati relativi ai titoli ammessi al pagamento e li rende disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

5. Per i pagamenti da effettuare allo sportello o presso gli uffici postali della provincia la sezione di tesoreria competente stampa i documenti sostitutivi e i relativi avvisi per i creditori. Gli avvisi devono contenere i dati essenziali del mandato informatico e possono essere recapitati con procedure elettroniche o con altri analoghi sistemi. I documenti sostitutivi devono contenere gli elementi del corrispondente mandato informatico. La sezione o l'ufficio postale acquisiscono sui documenti sostitutivi la firma di quietanza del creditore. L'amministrazione postale trasmette alla sezione competente, per il rimborso, il documento sostitutivo quietanzato.

6. Per le somme da accreditare ai conti correnti bancari o postali la sezione di tesoreria, dopo aver scritturato fra i pagamenti i relativi mandati informatici, trasmette le informazioni rispettivamente al sistema bancario o all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari per il riconoscimento delle somme nei conti correnti. Gli importi non riconosciuti sono dalle singole aziende di credito o dalla posta riversati in tesoreria. Per gli ordinativi da commutare in documenti di entrata o in vaglia cambiari, la sezione scrittura fra i pagamenti i mandati informatici contestualmente all'emissione degli stessi documenti. Le partite di cui al presente comma sono descritte dalla sezione in elenchi informatici.

7 Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, le competenti ragionerie appongono il visto su mandati informatici riconosciuti regolari effettuando la corrispondente transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di se' la documentazione. I dati riguardanti i mandati vistati dalle ragionerie sono resi direttamente disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, tranne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, si debba procedere all'ammissione al pagamento, nel qual caso l'invio dei dati e' effettuato previa convalida da parte della Direzione generale del tesoro.

8. I dati di tutti i pagamenti eseguiti sono trasmessi a cura della Banca d'Italia al sistema informativo integrato.
(52) (55) (56) ((57)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996". --------------- AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 28 agosto 1995,n. 359 , convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436 , nel modificare l' art. 24 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, e' differita al 1 gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui gli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1 gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1 novembre 1995". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
La L. 3 aprile 1997, n. 94 , nel modificare gli artt. 17 e 18 del D.P.R. 20 aprile 1994, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 , 5 , 6 , 13 , 16 , 17 , 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998". --------------- AGGIORNAMENTO (57)
Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 , nel modificare l' art. 17 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".
Entrata in vigore il 6 settembre 1997
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