Articolo 69 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 68Articolo 70
Versione
3 giugno 1924

Art. 69.


Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorita' che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed e' dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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