Art. 8.
I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge, sono quelli enumerati dal Codice civile . Fra essi vanno compresi i materiali per servizi pubblici non ritenuti immobili ai sensi dell'articolo precedente, il danaro, i valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle casse e nel portafoglio dello Stato.