Articolo 8 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 giugno 1924

Art. 8.


I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge, sono quelli enumerati dal Codice civile . Fra essi vanno compresi i materiali per servizi pubblici non ritenuti immobili ai sensi dell'articolo precedente, il danaro, i valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle casse e nel portafoglio dello Stato.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente