Provvedimento: […] E poiché,infine il pregiudizio sofferto dall'impresa per la risoluzione del contratto ben può essere liquidato,secondo la giurisprudenza in base al presunto guadagno che la stessa avrebbe ottenuto con l'esecuzione dell'appalto, determinabile in una percentuale della sua offerta corrispondente ai guadagni medi degli appalti analoghi e che, di regola, per quelli ad evidenza pubblica, si determina in base a norme di legge che detta percentuale indicano quale la L. 20 marzo 1865, art. 345, all. F, riprodotto dall'art. 122 del regolamento emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 37 septies, comma 1, lett. c), anche sotto questo profilo le censure della Provincia, che peraltro si limitano ad una mera contestazione di detto criterio di stima vanno respinte.
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