Articolo 97 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 96Articolo 98
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3 giugno 1924

Art. 97.


Quando si debba stipulare formale contratto, dopo che sia intervenuto verbale di aggiudicazione in seguito a pubblico incanto o a privata licitazione, il contratto e' stipulato, in nome dell'amministrazione, dallo stesso funzionario che presiedette all'asta o alla licitazione

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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