Art. 614.
Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si procedera' contro il contabile o suoi aventi causa:
a) o mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nei modi previsti dall' art. 35 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800 ;
b) o mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'amministrazione. In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo cio' il conto sara' trasmesso alla Corte dei conti.
Si avra' come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'amministrazione.
Puo' anche il pubblico ministero procedere a termini del citato articolo 35 della legge 14 agosto 1862, in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, od anche sovra domanda dell'amministrazione interessata.
Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a norma del detto articolo 35, l'amministrazione non puo' piu' ordinare la formazione del conto.