Articolo 101 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 100Articolo 102
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3 giugno 1924

Art. 101.


I contratti a trattativa privata formati a termini dell'articolo 17 della legge sono stipulati, nell'interesse dell'amministrazione, dai funzionari indicati negli articoli 93 e 94 del presente regolamento.

Per quelli risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi dei suddetti articoli.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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