Art. 94.
I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali sono stipulati dai ministri, dai sottosegretari di Stato o dai direttori generali o altri funzionari equiparati.
Negli uffici di prefettura sono stipulati dai prefetti o dai viceprefetti e in quelli di sottoprefettura dai sottoprefetti.
Nelle intendenze di finanza i contratti sono stipulati dagli intendenti o dai vice-intendenti e nelle altre amministrazioni compartimentali o provinciali dai loro direttori o dai funzionari che normalmente ne fanno le veci.
In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi.