Articolo 94 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 93Articolo 95
Versione
3 giugno 1924

Art. 94.


I contratti che si fanno nelle amministrazioni centrali sono stipulati dai ministri, dai sottosegretari di Stato o dai direttori generali o altri funzionari equiparati.

Negli uffici di prefettura sono stipulati dai prefetti o dai viceprefetti e in quelli di sottoprefettura dai sottoprefetti.

Nelle intendenze di finanza i contratti sono stipulati dagli intendenti o dai vice-intendenti e nelle altre amministrazioni compartimentali o provinciali dai loro direttori o dai funzionari che normalmente ne fanno le veci.

In tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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