Articolo 93 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 92Articolo 94
Versione
3 giugno 1924

Art. 93.


I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione.

La delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.

In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da unirsi al contratto.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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