Articolo 72 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 71Articolo 73
Versione
3 giugno 1924

Art. 72.


Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, ne' le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, e' valida l'indicazione piu' vantaggiosa per l'amministrazione.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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