Articolo 267 del Regolamento del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
Articolo 266Articolo 268
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3 giugno 1924

Art. 267.


Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la gia' seguita legale estinzione, o perche' indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.

Per le partite che non siano in carico a contabili, l'annullamento e' disposto, secondo le norme del precedente articolo 265, ed esclusi i pareri ivi indicati, con decreti degli intendenti di finanza o del ministro delle finanze, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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